Prima di intraprendere una richiesta di risarcimento danni per errore medico, occorre verificare se la richiesta rispetta o meno i termini prescrizionali previsti dalla legge. La prescrizione di un diritto sorge nell’ipotesi in cui il titolare dello stesso non lo eserciti per un lasso di tempo previsto dalla legge.
Per individuare correttamente i termini prescrizionali in caso di errore medico, è opportuno individuare che tipo di responsabilità sorge nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell’operatore sanitario.
Orbene, dall’art. 7 della legge Gelli-Bianco si desume che la responsabilità che ricade nei confronti della struttura sanitaria sia di tipo contrattuale, mentre la responsabilità che ricade sull’operatore sanitario sia di tipo extracontrattuale, salvo quest’ultimo non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
La differenza sulla responsabilità che ricade nei confronti della struttura sanitaria ovvero dell’operatore sanitario è di primaria importanza, poiché andrà ad incidere sui termini prescrizionali.
Infatti, nell’ipotesi in cui la richiesta di risarcimento dei danni subiti sia rivolta avverso la struttura sanitaria, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale è di 10 anni, qualora, invece, la richiesta di risarcimento sia rivolta contro l’operatore sanitario, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il termine prescrizionale è pari a 5 anni.

Prescrizione per errore medico che causa decesso paziente.

Occorre, però, precisare che, nel caso in cui l’errore medico abbia provocato il decesso del paziente, i termini di prescrizione variano in base alla posizione che si assume rispetto alla richiesta risarcitoria.
Sicché, se i prossimi congiunti richiedono il risarcimento dei danni subiti dalla vittima e da loro stessi, tale diritto si prescrive in 10 anni, mentre, se gli stessi richiedono il risarcimento per i danni subiti per la perdita del rapporto parentale, il termine prescrizionale è di 5 anni.
Pare opportuno, ora, individuare da quale momento inizia a decorrere il termine prescrizionale.
A tal proposito, il termine di prescrizione decorre, non dall’errore medico effettuato, ma dalla consapevolezza dell’errore medico da parte del paziente e, cioè, quando quest’ultimo riconduce il malessere o il peggioramento delle proprie condizioni all’errore medico.
Da ultimo, è anche possibile interrompere il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento dei danni patiti per errore medico.
Tramite l’interruzione si potrà far decorrere il termine di 10 o 5 anni di prescrizione dal giorno in cui si è compiuta l’interruzione.